Breviario · 2026

Intelligenza artificiale in studio

Cosa è già obbligatorio, cosa cambierà. Guida pratica per l’avvocato che l’intelligenza artificiale la usa già.

Contenuto aggiornato al 10 agosto 2026. Questa pagina è la versione canonica: i PDF che circolano possono essere anteriori. Le correzioni successive alla pubblicazione sono in fondo.

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Premessa

Premessa — Come usare questo breviario

A chi si rivolge

A chi l’intelligenza artificiale la usa già. Non serve un’introduzione entusiasta né una allarmata: chi ha aperto queste pagine ha probabilmente sul telefono almeno un assistente conversazionale, e forse lo ha usato ieri per una ricerca o per rimettere in ordine un periodo troppo lungo.

E non è più un’ipotesi sul singolo lettore. Il Rapporto sull’Avvocatura 2026, elaborato dal Censis per Cassa Forense e presentato il 29 aprile 2026, rileva che la quota di avvocati italiani che utilizza strumenti di intelligenza artificiale è passata dal 27,5 al 55,3 per cento in un solo anno, con una penetrazione del 70,3 per cento fra i giovani avvocati. In dodici mesi la categoria è passata da una minoranza a una maggioranza. Chi si domanda se valga la pena occuparsene sta guardando il problema con un anno di ritardo.

Il problema, per l’avvocato, non è più decidere se usarlo. È capire dove passa la linea fra un uso che regge davanti al giudice, al cliente e al Consiglio dell’Ordine e un uso che è già costato, a colleghi italiani, condanne per responsabilità aggravata e segnalazioni disciplinari. Quella linea, oggi, non è scritta in un solo posto: sta in un regolamento europeo, in una legge italiana del 2025, in doveri deontologici che nessuno ha ancora riscritto in chiave tecnologica, e in una serie di pronunce degli ultimi diciotto mesi, dai tribunali di merito fino alla Corte di cassazione.

Questo breviario prova a metterla in fila.

Cosa non è

Non è un manuale tecnico: non spiega come si scrive un prompt né quale strumento comprare, e non contiene nomi di prodotto — invecchierebbero prima della pubblicazione. Non è un parere: le questioni aperte sono segnalate come tali. Non è un documento a favore o contro l’IA: dà per acquisito che sia entrata negli studi e si occupa di come governarla.

Il perimetro, dichiarato

Il punto di osservazione è lo studio civilistico: ricerca giurisprudenziale, redazione e revisione di atti, analisi documentale, gestione del fascicolo, rapporto con l’assistito. Gli esempi vengono da lì.

Il diritto penale compare soltanto dove serve a delimitare il segreto professionale, che ha nel processo penale i suoi presidi più severi. Restano fuori il processo amministrativo e tributario, e resta fuori l’uso dell’IA da parte del giudice: è tema importante, ma riguarda un altro mestiere.

Cosa conviene sapere prima di cominciare

Poche righe, e sono la premessa di tutto il resto. Un modello linguistico non cerca in un archivio: genera la sequenza di parole statisticamente più plausibile rispetto alla domanda. Non ha una casella «nessun risultato», quindi se gli si chiede una massima che non esiste ne costruisce una verosimile. Non ricorda: elabora soltanto ciò che gli si mette davanti in quella conversazione. E tende ad allinearsi a chi lo interroga, cioè a confermare la tesi di chi la propone.

Da queste proprietà discende gran parte delle cautele pratiche suggerite in questo braviario.

Come si legge

Nove sezioni brevi, ciascuna autonoma: si possono leggere in ordine sparso o una alla volta. Ognuna si chiude con un box In sintesi; letti di seguito, quei box sono la versione corta del breviario.

Le norme italiane sono linkate alla versione vigente su Normattiva, quelle europee a EUR-Lex. Le pronunce sono citate con gli estremi completi e, dove esiste una fonte stabile e verificata, con il link. Dove una fonte non è stata reperibile, il testo lo dice invece di girarci intorno.

Data e avvertenza

Il contenuto è aggiornato al 10 agosto 2026. Non è una formula di stile: il calendario dell’AI Act è stato riscritto meno di un mese fa e i decreti attuativi della legge italiana sono in corso di approvazione. La sezione 9 raccoglie ciò che ha maggiori probabilità di cambiare per primo.

Il breviario ha finalità informativa e divulgativa. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la verifica delle fonti sui testi ufficiali, che è poi la prima cosa che raccomanda.

Lo ha scritto Giuseppe Girlando, avvocato. Per segnalazioni, correzioni e osservazioni: giuseppe.girlando@orbitalaw.it. La versione aggiornata è su orbitalaw.it.

Nota di trasparenza. Questo testo è stato scritto avvalendosi di strumenti di intelligenza artificiale, con verifica umana di ogni fonte citata e revisione integrale prima della pubblicazione. Sembrava il minimo, in un documento che chiede agli avvocati di dichiararne l’uso ai propri clienti.

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Sezione 1

La mappa delle regole in una pagina

Chi cerca «la norma sull’intelligenza artificiale per gli avvocati» non la trova, perché non esiste. Esistono quattro fonti che si sovrappongono, scritte in momenti diversi e per destinatari diversi, e una sola di esse è stata pensata per il professionista intellettuale.

1.1 Chi obbliga chi

L’AI Act — Reg. (UE) 2024/1689, come modificato dall'Omnibus digitale sull’IA, Reg. (UE) 2026/1744 — è costruito sulla filiera del prodotto. Distingue chi sviluppa e immette sul mercato un sistema di IA (il fornitore) da chi lo utilizza nell’esercizio della propria attività (il deployer, o utilizzatore professionale). Lo studio legale che apre un assistente conversazionale, o che usa la funzione di sintesi della propria banca dati, è quasi sempre un deployer: la stragrande maggioranza degli obblighi del regolamento — valutazioni di conformità, marcatura, documentazione tecnica, registrazione — non lo riguarda. Gliene restano due: l’alfabetizzazione del personale e la trasparenza — che però, come si vedrà, ha un perimetro molto più stretto di quanto si creda e non tocca gli atti giudiziari.

La legge italiana — L. 23 settembre 2025, n. 132 — parla invece direttamente al professionista. Il suo art. 13 contiene due sole regole, entrambe brevi: l’IA nelle professioni intellettuali serve alle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione; e le informazioni sui sistemi utilizzati vanno comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. È la fonte più importante di tutte, per l’avvocato, ed entra in due righe.

Il GDPR — Reg. (UE) 2016/679 — non menziona l’intelligenza artificiale, ma è ciò che si applica nel momento in cui in un sistema entra un documento del cliente. Qui però la qualifica che conta non è quella di deployer: rispetto ai dati l’avvocato è titolare del trattamento, e lo era già prima.

La deontologia forense non ha una norma sull’IA. Nessun comma, nessun articolo dedicato, e l’ultima revisione del codice non se ne è occupata. Si applicano quindi i doveri generali — segreto, competenza, aggiornamento, indipendenza, informazione al cliente — e la sezione 4 spiega come. Chi si aspetta un elenco di divieti espliciti resterà deluso, ma non per questo è meno esposto: i procedimenti disciplinari si aprono sulle norme che ci sono, non su quelle che mancano.

Va evitato però l’equivoco simmetrico. Che il codice deontologico taccia non significa che manchi l’obbligo di dire al cliente che si usa l’IA. Quell’obbligo c’è, e ha una fonte precisa: l’art. 13, comma 2, della L. 132/2025. Il Consiglio Nazionale Forense lo ha trattato come tale già tre giorni dopo l’entrata in vigore della legge, con la comunicazione ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine del 13 ottobre 2025 (prot. n. 0007816, a firma del Presidente avv. Francesco Greco), che parla espressamente di obbligo dei professionisti di rilasciare al cliente l’informativa sull’uso dei sistemi di IA e mette a disposizione uno schema utilizzabile nell’interlocuzione con il cliente e con la parte assistita.

Sul versante disciplinare, la porta d’ingresso è l'art. 27 del codice deontologico forense, rubricato «Doveri di informazione»: il primo comma impone di informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare. Non nomina l’IA — è del 2014 — ma non ha bisogno di nominarla: se l’incarico viene svolto avvalendosi di sistemi di intelligenza artificiale, questo rientra fra le caratteristiche dell’incarico e fra le attività da espletare, e tacerlo è un’omissione informativa. È il passaggio che rende contestabile davanti all’organo disciplinare un obbligo che nasce invece in una legge dello Stato. La sezione 4 lo ricostruisce, insieme agli altri doveri del codice che l’uso dell’IA chiama in causa.

1.2 Il calendario, aggiornato

Data Cosa
1 agosto 2024 Entra in vigore l’AI Act, con applicazione scaglionata
2 febbraio 2025 Divieti sulle pratiche inaccettabili; obbligo di alfabetizzazione in materia di IA (art. 4)
2 agosto 2025 Obblighi per i fornitori di modelli per finalità generali; governance e regime sanzionatorio
10 ottobre 2025 Entra in vigore la L. 132/2025: art. 13 sulle professioni intellettuali
27 luglio 2026 Entra in vigore l’Omnibus digitale sull’IA (pubblicato in GU UE il 24 luglio)
2 agosto 2026 Applicazione generale dell’AI Act: autorità nazionali operative, obblighi di trasparenza dell’art. 50
2 dicembre 2026 Nuovi divieti introdotti dall’Omnibus (immagini intime non consensuali e materiale pedopornografico generati da IA); scade il periodo transitorio per la marcatura degli output dei modelli generativi già sul mercato
2 dicembre 2027 Obblighi per i sistemi ad alto rischio autonomi (Allegato III) — rinviati dall’Omnibus
2 agosto 2028 Obblighi per i sistemi ad alto rischio integrati in prodotti già regolati (Allegato I) — rinviati dall’Omnibus

Le ultime due righe riguardano i sistemi ad alto rischio, e sono quelle che hanno fatto rumore. Nel testo originario dell’AI Act quegli obblighi scattavano il 2 agosto 2026 per i sistemi dell’Allegato III e il 2 agosto 2027 per quelli dell’Allegato I: l’Omnibus li ha rinviati di sedici e di dodici mesi, entrando in vigore sei giorni prima della prima delle due scadenze. Di qui l’allarme dell’estate 2026.

1.3 Cosa non riguarda lo studio

Tre equivoci ricorrenti, che vale la pena disinnescare subito.

Le sanzioni da 35 milioni di euro. Sono i massimi edittali previsti per l’immissione sul mercato di sistemi che realizzano pratiche vietate. Colpiscono fornitori e operatori della filiera, non lo studio professionale che usa un assistente per riordinare una cronologia.

Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio. Sono il capitolo più oneroso del regolamento, ed è quello rinviato: al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028. Gravano comunque, in massima parte, sul fornitore.

L’IA nell’amministrazione della giustizia. L’Allegato III qualifica come ad alto rischio i sistemi destinati ad assistere l’autorità giudiziaria nella ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto. Il destinatario è chi decide, non chi difende: l’atto difensivo redatto con l’ausilio dell’IA non ricade in quella categoria. Il che non significa che sia privo di conseguenze — significa che le conseguenze stanno altrove, negli artt. 88 e 96 c.p.c. e nella deontologia. Sono le sezioni 4 e 6.

Due esempi

La mail del consulente. Ad agosto arriva l’offerta di un «pacchetto di adeguamento all’AI Act entro il 2 agosto, con sanzioni fino a 35 milioni». Le domande da fare prima di rispondere sono tre: lo studio è fornitore o deployer? Quali sistemi userebbe che rientrino nell’Allegato III? Quali obblighi, in concreto, si applicano oggi a un deployer? Nella quasi totalità dei casi la risposta si chiude con l’alfabetizzazione del personale, la trasparenza e ciò che il GDPR già imponeva prima del 2024.

Il gestionale con funzioni di IA. Il fornitore di un software di gestione del fascicolo annuncia una funzione che riassume i documenti caricati e propone bozze. Le domande utili non riguardano l’alto rischio — non lo è —, ma il trattamento: dove sono ospitati i dati, se vengono usati per addestrare modelli, chi è responsabile del trattamento e con quale atto è nominato, cosa dice il contratto sulla conservazione. È tutta materia della sezione 5, e nasce dal GDPR, non dall’AI Act.

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Sezione 2

L’avvocato è un «deployer»: cosa cambia e cosa non cambia

Il 2 agosto 2026 è passato senza che negli studi succedesse nulla di visibile. È l’esito corretto: quella data segna l’inizio dell’applicazione generale dell’AI Act — autorità nazionali operative, apparato sanzionatorio pienamente utilizzabile — non l’entrata in vigore di adempimenti per chi usa l’IA come strumento di lavoro. Restano però due obblighi che riguardano lo studio, e conviene sapere esattamente quali sono, perché sono più piccoli di come vengono raccontati e diversi da come vengono immaginati.

2.1 Perché la qualifica conta

L’AI Act distingue chi sviluppa e immette sul mercato un sistema di IA da chi lo utilizza sotto la propria autorità nell’esercizio di un’attività professionale. Il secondo è il deployer, e l’avvocato che apre un assistente conversazionale, usa la funzione di sintesi della propria banca dati o attiva le funzioni intelligenti del gestionale è quello.

La qualifica non è un’etichetta: determina l’intero perimetro degli obblighi. Valutazione di conformità, documentazione tecnica, marcatura, registrazione nella banca dati europea, sistema di gestione della qualità — tutto ciò che rende l’AI Act un regolamento pesante grava sul fornitore. Allo studio ne restano due, ed entrambi sono già applicabili.

2.2 Il primo obbligo: l’alfabetizzazione

L’art. 4 dell’AI Act è in vigore dal 2 febbraio 2025 ed è stato interamente riscritto dall’Omnibus digitale (Reg. (UE) 2026/1744, art. 1, punto 5). Nella versione originaria fornitori e deployer dovevano garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale e di chiunque operasse per loro conto. La proposta della Commissione del 19 novembre 2025 andava oltre: sopprimeva l’obbligo in capo a fornitori e deployer, riducendolo a un impegno della Commissione e degli Stati membri a incoraggiare la formazione. Il testo finale ha scelto una via intermedia. L’obbligo resta in capo a fornitori e deployer, ma il suo contenuto è attenuato: si tratta di adottare misure a sostegno dello sviluppo delle competenze, senza che sia imposto un livello specifico per ciascuna persona, e con un criterio di proporzionalità rispetto ai rischi dei sistemi impiegati e alle caratteristiche dell’organizzazione. Alla Commissione e agli Stati membri spetta un ruolo promozionale.

Nota pratica: al momento in cui scriviamo, il portale della Commissione che ospita il testo dell’AI Act avverte esso stesso che la pagina dell’art. 4 non è ancora aggiornata alle modifiche dell’Omnibus. Chi vuole il testo vigente deve leggere il regolamento del 2024 insieme a quello del 2026.

Cosa significa in uno studio legale. Il perimetro soggettivo non comprende solo il titolare ma anche collaboratori, praticanti, personale di segreteria e chiunque usi quei sistemi per conto dello studio. Non serve un corso strutturato né una certificazione; serve che chi usa lo strumento sappia dove sbaglia, quando non fidarsi dell’output e come trattare i dati. E serve che di questo resti traccia scritta, perché il rischio serio non è la sanzione amministrativa — è il giorno in cui il praticante inserisce in una memoria una massima mai pronunciata e il dominus deve spiegare al giudice, o al Consiglio dell’Ordine, quali istruzioni gli aveva dato.

2.3 Il secondo obbligo: la trasparenza, e cosa copre davvero

Dal 2 agosto 2026 si applica l'art. 50 dell’AI Act. È la norma che ha generato più equivoci, e va letta paragrafo per paragrafo, perché ciascuno ha un destinatario diverso.

I paragrafi 1 e 2 riguardano i fornitori: i sistemi destinati a interagire con le persone devono essere progettati in modo che l’utente sappia di parlare con un’IA, e gli output sintetici devono essere marcati in formato leggibile meccanicamente. Non sono obblighi dello studio.

Il paragrafo 3 riguarda i deployer di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica. Non è il caso di uno studio legale.

Il paragrafo 4 è l’unico che può toccare l’avvocato, e in due ipotesi soltanto. La prima è il deepfake: chi impiega un sistema che genera o manipola immagini, audio o video deve renderlo noto. La seconda riguarda il testo, ed è quella su cui si concentrano i fraintendimenti: l’obbligo di dichiarare l’origine artificiale riguarda il testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Non il testo generato in sé: quello pubblicato con quella specifica finalità. E anche in quel caso l’obbligo non si applica se il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e qualcuno ne assume la responsabilità editoriale.

Ne discende una conclusione che vale la pena scrivere per esteso, perché contraddice l’allarme circolato per mesi. L’atto giudiziario redatto con l’ausilio dell’IA non ricade nell’art. 50. Non è testo pubblicato per informare il pubblico: è un atto processuale diretto a un giudice e a una controparte. Lo stesso vale per il parere, per la lettera di diffida, per la comunicazione all’assistito. Nessuna di queste cose va marcata «generata da IA» in forza del regolamento europeo.

Il che non significa che l’avvocato non debba dire nulla a nessuno. Significa che l’obbligo di trasparenza verso il cliente ha un’altra fonte — l’art. 13 della legge italiana, sezione 3 — e che l’AI Act lo lascia espressamente in piedi: il paragrafo 6 dell’art. 50 fa salvi gli altri obblighi di trasparenza stabiliti dal diritto dell’Unione o nazionale per i deployer. Il regolamento europeo non assorbe la legge italiana: le lascia spazio.

Sul perimetro dell’art. 50 la Commissione ha pubblicato il 20 luglio 2026 linee guida interpretative, accompagnate da un codice di condotta ad adesione volontaria e da un set di icone facoltative per segnalare i contenuti generati. Sono orientamenti non vincolanti, ma sono ciò che le autorità di vigilanza useranno come parametro.

Due esempi

Il nuovo collaboratore e la formazione documentata. Lo studio adotta un assistente per la ricerca. L’adempimento dell’art. 4 non richiede un master: richiede che chi entra in studio venga istruito su tre punti — le fonti vanno sempre riscontrate, i documenti dei clienti non si caricano su strumenti non autorizzati, l’output non si firma senza rilettura — e che di quell’istruzione resti una traccia scritta, foss’anche una pagina di istruzioni operative controfirmata. Costa mezz’ora e vale il doppio: soddisfa il regolamento e delimita la responsabilità del dominus.

Il post su una sentenza. Lo studio pubblica sul proprio sito e su LinkedIn un commento a una recente pronuncia in materia di locazioni, redatto con il contributo determinante di un assistente. Qui l’art. 50, paragrafo 4, entra in gioco: è testo pubblicato su una questione che può essere oggetto di dibattito pubblico. L’obbligo di etichettatura, però, viene meno se il contenuto è stato realmente riletto e verificato e qualcuno se ne assume la responsabilità editoriale — cioè nella situazione normale in cui l’avvocato firma il pezzo. La regola pratica è semplice: se il post esce senza che nessuno l’abbia riletto, va etichettato; se qualcuno l’ha riletto e ci mette la faccia, no. Ed è, incidentalmente, un buon motivo per rileggerlo.

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Sezione 3

L’informativa al cliente (art. 13 L. 132/2025)

È l’unico adempimento nuovo e certo che la legge italiana chiede all’avvocato che usa l’IA. Costa una pagina, si predispone una volta sola e vale per tutti i clienti. Il Consiglio Nazionale Forense ha diffuso uno schema tre giorni dopo l’entrata in vigore della legge — segno che non lo considera un dettaglio.

3.1 Cosa chiede davvero la norma

L'art. 13 della L. 132/2025 è composto di due commi, e vale la pena distinguerli perché fanno cose diverse.

Il primo comma è una regola sostanziale, non informativa: l’utilizzo dei sistemi di IA nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. È il perimetro entro cui l’IA può stare in uno studio, e non è derogabile per accordo con il cliente: un mandato in cui il cliente autorizzasse l’avvocato a farsi scrivere l’atto dalla macchina non sanerebbe nulla.

Il secondo comma contiene l’obbligo informativo: le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati sono comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. La norma dichiara anche la propria ragione — assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente — ed è una precisazione utile quando si tratta di decidere cosa scrivere: l’informativa serve a far capire, non a coprirsi.

3.2 Chi, quando, come

A chi. Al destinatario della prestazione intellettuale. Nel lessico forense significa cliente e parte assistita, che non sempre coincidono.

Quando. La legge non fissa un momento. Ma il dovere deontologico di informare (art. 27, comma 1, del codice deontologico forense) si àncora all’atto dell’assunzione dell’incarico, ed è lì che l’informativa va collocata: insieme al mandato, non a metà causa.

Come. La legge non impone la forma scritta né richiede un consenso. Chiede un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. Lo scritto conviene comunque, per la ragione ovvia per cui conviene tutto ciò che un giorno potrebbe dover essere provato.

3.3 Lo schema del CNF: cosa dice

Il modello diffuso dal Consiglio Nazionale Forense con la comunicazione ai Presidenti dei COA del 13 ottobre 2025 (prot. n. 0007816) è una pagina, strutturata come dichiarazione dell’avvocato con presa d’atto sottoscritta dal cliente. In sintesi, l’avvocato dichiara: che nell’esecuzione dell’incarico, giudiziale e stragiudiziale, potrebbe ricorrere a sistemi di IA per attività strumentali e di supporto; che l’uso avverrà nel rispetto del GDPR e dei doveri deontologici forensi, a tutela della riservatezza; che l’impiego riguarderà funzioni di supporto — a titolo esemplificativo, attività organizzative e di segreteria, ricerca normativa e giurisprudenziale, analisi preliminare di documenti, predisposizione di bozze o sintesi; e che il risultato prodotto dai sistemi sarà oggetto di verifica attenta e accurata da parte dell’avvocato, sia sul prodotto sia sul controllo delle fonti.

È un buon punto di partenza, gratuito e istituzionale. Ma va adottato sapendo cosa non fa.

3.4 I quattro limiti dello schema, e cosa aggiungere

Non dice quali sistemi si usano. La legge parla di informazioni relative ai sistemi utilizzati; lo schema si limita a dire che l’avvocato «potrebbe ricorrere» a sistemi di IA. È un’informativa sull’eventualità, non sull’uso. Copre tutto e informa poco, e il requisito di esaustività meriterebbe qualcosa di più: non il nome commerciale del prodotto — che cambia — ma almeno la categoria degli strumenti (assistenti di scrittura, funzioni di ricerca integrate nelle banche dati giuridiche, trascrizione, gestionale) e l’indicazione se i dati restino o meno in ambienti a uso professionale.

Contiene una promessa impegnativa. Dichiarare che l’uso avverrà «sempre nel pieno rispetto» del GDPR è un impegno che vincola chi lo sottoscrive. Chi firma quella riga dovrebbe essere in grado di dire, se richiesto, con quali fornitori ha un accordo sul trattamento e dove sono conservati i dati. È la sezione 5.

La firma del cliente non è un consenso. Lo schema fa sottoscrivere una presa d’atto. Utile a fini di prova, ma non va confuso con il consenso al trattamento dei dati: l’informativa ex art. 13 e l’informativa privacy ex artt. 13 e 14 GDPR sono due documenti distinti, con funzioni e basi diverse. Vanno consegnati insieme e tenuti separati.

Non affronta il limite decisionale. Vale la pena aggiungere una riga che chiuda la porta a ogni equivoco: nessuna decisione che produca effetti giuridici sul cliente è assunta in modo automatizzato, e ogni valutazione professionale resta dell’avvocato. È coerente con il primo comma dell’art. 13 e con l’art. 22 del GDPR, e ha il pregio di essere ciò che il cliente vuole davvero sapere.

3.5 I mandati già in corso

L’obbligo è in vigore dal 10 ottobre 2025 e riguarda la prestazione, non il contratto: per gli incarichi già pendenti a quella data, e per quelli conferiti senza informativa, la strada è una comunicazione integrativa. Una pagina, inviata via PEC o consegnata al primo incontro utile, con la stessa sostanza dell’informativa iniziale. Non è un adempimento elegante, ma è preferibile alla situazione in cui ci si trova a doverlo spiegare dopo.

3.6 Cosa accade se non la si consegna

L’art. 13 non contiene una sanzione propria. Le conseguenze stanno altrove, e sono due. Sul piano deontologico, l’omissione informativa è contestabile sotto l’art. 27 del codice deontologico. Sul piano civile, il difetto di informazione incide sull’esatto adempimento del mandato e, in caso di contestazione della prestazione, sposta la discussione su un terreno sfavorevole: il cliente che scopre a posteriori l’uso dell’IA — magari dalla motivazione di una sentenza — non discute più solo della qualità dell’atto, ma della fiducia.

Due esempi

Il nuovo incarico. Cliente nuovo, causa di sfratto per morosità. Alla firma del mandato lo studio consegna tre fogli: il mandato con la clausola sull’uso dell’IA, l’informativa ex art. 13 e l’informativa privacy. Il primo delimita, la seconda spiega, la terza riguarda i dati. Cinque minuti in più al primo appuntamento, e la questione è chiusa per l’intera durata dell’incarico.

Il cliente che dice di no. Ricevuta l’informativa, l’assistito chiede che nella sua pratica l’IA non venga usata. La legge non gli attribuisce un diritto di veto e l’informativa non è una richiesta di consenso — ma il rapporto è fiduciario, e rifiutare la richiesta senza discuterla è un errore di relazione prima che di diritto. La risposta utile distingue: si può concordare di non caricare documenti della pratica su sistemi esterni, ed è una limitazione seria e verificabile; non ha invece senso promettere di non usare la funzione di ricerca integrata nella banca dati, perché significherebbe rinunciare allo stato dell’arte degli strumenti professionali. Quello che si concorda, però, va messo per iscritto: da quel momento è un obbligo contrattuale.

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Sezione 4

Deontologia forense senza una norma dedicata

I commercialisti, da novembre 2025, hanno tre commi nuovi nel proprio codice deontologico dedicati all’intelligenza artificiale, con tanto di sanzioni tipizzate. Gli avvocati no. Il codice deontologico forense è stato modificato da ultimo con la delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 959 del 23 gennaio 2026, in vigore dall’aprile successivo, e sull’equo compenso: dell’IA non parla in nessun punto.

Questo silenzio viene spesso letto come un’assenza di regole. È il contrario: significa che si applicano tutte quelle che ci sono già.

4.1 Perché il silenzio non protegge

La chiave sta nell’art. 20 del codice deontologico. Il primo comma stabilisce che la violazione dei doveri e delle regole di condotta previsti dal codice — e comunque le infrazioni ai doveri imposti dalla legge o dalla deontologia — costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 51, comma 1, della L. 31 dicembre 2012, n. 247. Il secondo comma spiega cosa accade quando la condotta non rientra in una fattispecie tipizzata: si applicano comunque le sanzioni previste dalla legge professionale, individuate e graduate secondo i criteri degli artt. 21 e 22 del codice.

È il meccanismo dell’illecito disciplinare atipico, e produce una conseguenza che conviene tenere a mente: la mancanza di una norma sull’IA non impedisce la contestazione, impedisce solo la prevedibilità della sanzione. Chi ne ricava tranquillità sta leggendo il codice al contrario.

4.2 I doveri che entrano in gioco

Competenza e diligenza (artt. 12 e 14). L’avvocato deve svolgere l’attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione, e non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza. Nel 2026 questo include una competenza minima sugli strumenti che si usano: chi non sa che un modello linguistico genera citazioni inesistenti non è in grado di usarlo con diligenza. La competenza non riguarda solo la materia, riguarda anche il mezzo.

Aggiornamento (art. 15). Il dovere di curare costantemente la preparazione professionale non è mai stato interpretato come limitato al diritto sostanziale. Ed è il dovere su cui incideranno, quando entreranno in vigore, i decreti attuativi della L. 132/2025, che affidano agli Ordini un ruolo nella formazione sull’IA.

Segreto e riservatezza (artt. 13 e 28). È il fronte più esposto ed è quello della sezione 5. Basti qui il comma 3 dell’art. 28: l’avvocato deve adoperarsi affinché il segreto e il massimo riserbo siano osservati anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali. La violazione che attenga al segreto professionale comporta la sospensione da uno a tre anni: è, con ampio margine, la sanzione più severa fra quelle che possono derivare da un uso incauto dell’IA.

Informazione (art. 27). Il comma 1 impone di informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche dell’incarico e delle attività da espletare. È la porta deontologica attraverso cui passa l’obbligo informativo dell’art. 13 della legge italiana, di cui alla sezione precedente.

Probità e lealtà (art. 9). L’avvocato deve esercitare l’attività con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza. È una clausola generale, ed è proprio quella che il primo giudice italiano ha impiegato per qualificare l’uso non verificato dell’IA.

Una precisazione sull’art. 50. Verrebbe naturale invocare il dovere di verità per il caso della massima inventata. Non funziona: quell’articolo vieta di introdurre o utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti falsi, e una citazione giurisprudenziale inesistente non è un documento prodotto in giudizio. Il che spiega perché l’aggancio corretto sia l’art. 9, e perché la contestazione si costruisca sulla lealtà e non sulla falsità.

Collaboratori e praticanti (artt. 7 e 2, comma 2). L’avvocato è personalmente responsabile per le condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili ad associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità. I praticanti, a loro volta, sono soggetti ai doveri deontologici. Chi affida a un collaboratore la ricerca con strumenti di IA senza istruzioni risponde di ciò che quel collaboratore produce.

4.3 Il primo caso italiano

Il 21 ottobre 2025 il TAR Lombardia–Milano, sez. V, ha deciso con sentenza n. 3348 un ordinario contenzioso scolastico — l’impugnazione della non ammissione di una studentessa alla classe successiva — e ha scoperto, in chiusura, qualcosa di più interessante del merito: le sentenze citate nel ricorso richiamavano estremi di pronunce non pertinenti, e molte massime erano riferibili a orientamenti giurisprudenziali ignoti. Interpellato in udienza, il difensore ha ammesso di essersi avvalso di strumenti di IA.

Il Collegio ha stabilito tre cose che vale la pena tenere insieme. La prima: la sottoscrizione dell’atto attribuisce al firmatario la responsabilità del contenuto, che l’abbia scritto lui, un collaboratore o un sistema di IA — l’uso della macchina non ha valenza esimente. La seconda: sul difensore grava un onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche svolte con questi strumenti. La terza, la più concreta: gli atti sono stati trasmessi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano per le valutazioni disciplinari, ai sensi degli artt. 88 c.p.c. e 39 c.p.a.

Allo stato non risultano pubblicate decisioni disciplinari del CNF sull’uso dell’IA. Ma il fascicolo è partito, e la strada che il giudice ha indicato all’organo disciplinare passa per l’art. 9.

4.4 L’autoregolamentazione, e perché non è aria fritta

Il codice tace, ma l’avvocatura non è rimasta ferma. Tre documenti, nessuno dei quali vincolante.

La Guida del CCBE sull’uso dell’IA generativa da parte degli avvocati (2 ottobre 2025), tradotta dall’Ufficio CNF di Bruxelles e trasmessa ai Consigli dell’Ordine il 20 novembre 2025, è la ricognizione più completa: analizza gli obblighi professionali — riservatezza, competenza, indipendenza, trasparenza, conflitto di interessi — alla prova dell’IA generativa, e descrive i rischi tipici del lavoro legale, dalle allucinazioni alla tendenza dei modelli a compiacere l’interlocutore.

La Carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense (c.d. Carta HOROS), elaborata dall’Ordine degli Avvocati di Milano nel 2024, è stata la prima in Italia e ruota attorno al principio della centralità della decisione umana.

Il Vademecum sull’uso dell’IA della commissione processo civile dell’Ordine di Roma, diffuso nei primi mesi del 2026, è il più recente e il più operativo.

Sono documenti di autoregolamentazione: non obbligano nessuno, tantomeno gli iscritti ad altri fori. Ma la vicenda milanese dimostra che non vincolante non significa irrilevante: il TAR ha richiamato espressamente la Carta HOROS per fondare l’onere di verifica gravante sul difensore. Un documento nato come buona pratica è diventato, nel giro di pochi mesi, il parametro con cui un giudice ha misurato la diligenza di un collega. Chi scrive queste carte lo sa; conviene saperlo anche a chi le ignora.

Due esempi

Il praticante e la ricerca. Il dominus incarica il praticante di reperire precedenti su una questione di responsabilità del vettore. Il praticante usa un assistente generalista, ottiene sei massime, le inserisce in una bozza. Due non esistono. L’atto viene firmato dal dominus. Sul piano deontologico non c’è partita: l’art. 7 lo rende personalmente responsabile delle condotte determinate da suo incarico, e la firma — come ha scritto il TAR — attribuisce a lui il contenuto. L’unica difesa reale è preventiva, e consiste in un’istruzione scritta su cosa si può usare e cosa va verificato.

La segretaria e il fascicolo. Per organizzare una cronologia, la segreteria carica su uno strumento gratuito trovato online tutta la corrispondenza di una separazione consensuale, comprese le mail sui figli. Nessuno lo ha vietato, nessuno lo ha autorizzato. Qui il dovere violato è l’art. 28, comma 3: l’avvocato deve adoperarsi affinché il segreto sia osservato anche da dipendenti e collaboratori. «Adoperarsi» significa aver dato istruzioni; non averle date è, di per sé, l’omissione contestabile.

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Sezione 5

Il segreto professionale alla prova del cloud

C’è una ragione tecnica per cui questa sezione è inevitabile, ed è la stessa che rende utile l’IA in uno studio legale.

Un modello linguistico non ha memoria del fascicolo e non conosce la pratica: elabora soltanto ciò che gli viene messo davanti in quella conversazione. La qualità della risposta dipende quindi quasi interamente dal materiale fornito. Chiedere «come funziona il comporto» produce banalità; allegare la contestazione, il CCNL applicabile e i certificati medici e chiedere quali profili di illegittimità emergano produce qualcosa di utile. Lo strumento rende in proporzione a quanto gli si dà — e quello che uno studio legale ha da dare è materiale coperto da segreto.

5.1 Cosa protegge il segreto, e con quale forza

Vale la pena ricordare che l’avvocato non è titolare di un generico dovere di riservatezza. È soggetto a un vincolo stratificato su quattro livelli, e nessuno dei quattro ha a che vedere con la privacy: quella arriva dopo, e in aggiunta.

Il livello professionale. L'art. 6 della L. 247/2012 impone la rigorosa osservanza del segreto e il massimo riserbo sui fatti appresi nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio e nella consulenza e assistenza stragiudiziale. Il comma 2 è quello che conta qui: le stesse disposizioni si applicano a dipendenti, collaboratori anche occasionali e tirocinanti, e l’avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche costoro osservino il segreto. Il comma 4 qualifica la violazione come illecito disciplinare.

Il livello deontologico. Gli artt. 13 e 28 del codice deontologico ripetono e specificano il dovere, con la sanzione più severa dell’intero quadro: la violazione che attenga al segreto professionale comporta la sospensione da uno a tre anni.

Il livello penale. L’art. 622 c.p. punisce chi, avendo notizia di un segreto per ragione della propria professione, lo rivela senza giusta causa o lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento. È delitto punibile a querela della persona offesa: e la persona offesa è il cliente.

Il livello processuale. L’art. 200 c.p.p. stabilisce che gli avvocati non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuto per ragione della professione; l’art. 103 detta le garanzie di libertà del difensore, con i limiti a ispezioni, perquisizioni e sequestri nel suo studio. Sono presidi costruiti per impedire che il contenuto del fascicolo esca dallo studio contro la volontà del difensore. Un caricamento volontario su una piattaforma di terzi non li viola, ma li aggira: il materiale che il codice protegge dal sequestro finisce, per libera scelta, sul server di qualcun altro.

Tenuti insieme, questi quattro livelli dicono una cosa sola: il problema del cloud non è un adempimento privacy. È il nucleo della professione.

5.2 La domanda giusta

«È sicuro?» non è la domanda utile, perché la risposta è quasi sempre sì e non significa niente. La cifratura del traffico e la protezione dei data center sono standard ovunque. Le domande utili sono tre, e riguardano cosa il fornitore può fare con ciò che riceve.

I dati vengono usati per addestrare il modello? È la differenza principale fra le versioni gratuite e quelle professionali. Nelle prime, l’uso dei contenuti per il miglioramento dei sistemi è spesso previsto per impostazione predefinita; nelle seconde è di regola escluso per contratto. Un documento usato per l’addestramento non è più recuperabile: non esiste una richiesta di cancellazione che possa disfare ciò che il modello ha assorbito.

Per quanto tempo vengono conservati, e chi può leggerli? Molti servizi conservano le conversazioni per periodi determinati e prevedono l’accesso di personale autorizzato per il controllo degli abusi. È una prassi legittima e dichiarata, che però va conosciuta prima, non dopo.

Dove sono conservati e a quale giurisdizione rispondono? La localizzazione dei server incide sui trasferimenti extra-UE e, in casi limite, sulla possibilità che a quei dati acceda un’autorità straniera. Non è una preoccupazione teorica per chi tratta contenziosi societari o vicende con parti estere.

5.3 Versione gratuita e versione professionale

La differenza non è la potenza dello strumento: spesso il modello sottostante è lo stesso. La differenza è contrattuale, e sta in tre elementi che la versione consumer normalmente non offre: l’esclusione dell’uso dei contenuti per l’addestramento, un accordo sul trattamento dei dati che qualifichi il fornitore come responsabile, e impegni verificabili su conservazione e cancellazione.

Detto in modo brutale: usare la versione gratuita per il lavoro di studio significa trattare dati del cliente senza sapere cosa ne sarà. Il costo di un piano professionale è inferiore a quello di una singola udienza.

5.4 Il GDPR, in tre righe che contano

Nel trattamento dei dati dei clienti l’avvocato è titolare, e lo era anche prima dell’IA. Il fornitore del servizio che elabora quei dati per suo conto è responsabile del trattamento: serve l’atto di nomina previsto dall’art. 28 del Reg. (UE) 2016/679, e serve verificare quali sub-responsabili il fornitore impieghi. L’art. 32 impone misure adeguate al rischio, che va valutato in concreto.

Un elemento che nello studio legale pesa più che altrove: i fascicoli contengono abitualmente dati particolari — stato di salute nelle cause di lavoro e nei sinistri, vita familiare e orientamento nelle cause di famiglia — e dati relativi a condanne e reati, per i quali l’art. 10 detta un regime specifico. Non è materiale ordinario, e la valutazione del rischio deve tenerne conto.

5.5 La valutazione d’impatto: obbligo incerto, cautela ragionevole

Sulla valutazione d’impatto circola una convinzione diffusa: che gli studi legali ne siano esentati. Nasce dal considerando 91 del GDPR, che afferma che il trattamento di dati di pazienti o clienti da parte di un singolo medico, operatore sanitario o avvocato non dovrebbe essere considerato su larga scala, e che in tali casi la valutazione d’impatto non dovrebbe essere obbligatoria.

Conviene riconoscere subito che quella convinzione ha un appiglio serio. Le linee guida WP 248 rev. 01 — adottate dal Gruppo art. 29 e fatte proprie dal Comitato europeo il 25 maggio 2018 — contengono una tabella di esempi, e fra questi compare proprio il trattamento di dati di clienti da parte di un singolo avvocato, con criteri pertinenti indicati nei dati sensibili e negli interessati vulnerabili, e con risposta negativa alla domanda se la valutazione sia probabilmente richiesta. Chi sostiene l’esenzione non se la sta inventando.

Ne discende un corollario da tenere fermo, perché è l’errore più facile: la somma fra dati sensibili e assistiti vulnerabili non basta, dato che è esattamente la somma che le linee guida risolvono in senso contrario. Chi conclude per l’obbligo mettendo insieme dati sanitari e minori nelle cause di famiglia viene smentito aprendo la fonte che ha appena citato.

Quell’esempio, però, fotografa lo studio che lavora con mezzi ordinari, e l’ingresso di uno strumento di IA cambia i termini del problema. L’art. 35, paragrafo 1, impone la valutazione quando un tipo di trattamento, in particolare se prevede l’uso di nuove tecnologie, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà. Fra i nove criteri delle linee guida ce n’è uno che nell’esempio dell’avvocato non compariva: l’uso innovativo o l’applicazione di nuove soluzioni tecnologiche. Adottare un sistema di IA su cui transitano i documenti lo aggiunge.

Qui interviene il dato nazionale. Il Garante, con il provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018 (in G.U. n. 269 del 19 novembre 2018), ha adottato l’elenco delle tipologie di trattamento da sottoporre a valutazione d’impatto, e al punto 7 dell’Allegato 1 include i trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, menzionando fra gli esempi i sistemi di intelligenza artificiale, ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri. Non è richiesta la larga scala: il requisito riguarda altri punti dell’elenco, non il settimo. E il punto 7 non chiede due criteri qualsiasi — chiede l’IA più almeno un altro. Quell’altro, in uno studio legale, c’è quasi sempre: dati sanitari, familiari o relativi a reati.

Perché non diciamo che l’obbligo è pacifico

Il ragionamento appena esposto conduce a una risposta affermativa. Nessuno degli elementi su cui poggia, però, è stato scritto pensando a uno studio legale che usa l’intelligenza artificiale.

L’elenco del Garante non nomina gli studi legali. Non risultano provvedimenti dell’Autorità dedicati agli avvocati che impiegano l’IA, né pronunce in termini: la questione, semplicemente, non è ancora stata decisa da nessuno. Le linee guida europee dicono di no per l’avvocato che lavora con mezzi tradizionali, e tacciono sul caso in cui lo strumento entri nel flusso di lavoro.

Nemmeno la giurisprudenza offre una direzione univoca. Con l’ordinanza Sez. I, 6 marzo 2025, n. 6067, la Cassazione ha affermato che la novità della tecnologia non si valuta in astratto ma sulle specifiche tecniche dello strumento concretamente impiegato — altrimenti la parola «algoritmo» resterebbe un nome neutro — e ha collocato sul titolare l’onere preventivo dell’analisi del rischio, insieme all’onere di dimostrare la conformità se l’autorità contesta. Con la sentenza Sez. II, 21 maggio 2026, n. 15625, la stessa Corte ha però affermato che la valutazione è necessaria solo quando coesistono plurimi indicatori di rischio elevato. È vero che in quel giudizio nessuna parte aveva dedotto l’impiego di tecnologie nuove, e che la pronuncia è quindi distinguibile; ma è altrettanto vero che la formula si presta a essere invocata in senso restrittivo.

La conclusione, allo stato, è che l’obbligo non è pacifico. La lettura affermativa appare la più fondata, ed è quella che qui si sostiene; resta però una lettura, non un dato acquisito. Chi affermasse che l’esenzione è altrettanto pacifica direbbe, a sua volta, più di quanto le fonti consentano.

Quando conviene farla comunque

L’incertezza sull’obbligo non si traduce in incertezza sul da farsi, perché il costo delle due alternative non è simmetrico: da un lato quattro pagine scritte una volta sola, dall’altro il rischio di non avere nulla da esibire proprio quando servirebbe. La domanda utile non è quindi «sono obbligato», ma «questo caso è di quelli in cui vale la pena».

Casi in cui la faremmo senza esitare. L’adozione stabile di uno strumento di IA che tratta il contenuto dei fascicoli — integrato nel gestionale, usato per l’analisi documentale o per la redazione, o che indicizza l’archivio. La trascrizione automatica dei colloqui con il cliente, che tocca il materiale più delicato in assoluto. L’accesso allo strumento da parte di collaboratori, dipendenti e praticanti, che moltiplica i punti in cui il segreto può cedere. Il fornitore stabilito fuori dall’Unione, o che impieghi sub-responsabili non dichiarati, o che conservi le conversazioni per periodi lunghi.

Casi in cui è ragionevolmente superflua. L’uso dell’IA per attività che non comportano trattamento di dati dei clienti: studiare un orientamento in astratto, riscrivere un testo privo di riferimenti a persone determinate, preparare una relazione o una lezione. Qui non c’è nulla da valutare, e affermare il contrario significherebbe trasformare un adempimento in un rito.

Zona grigia, dove la scelta va scritta. L’uso occasionale o sperimentale su singole pratiche; le funzioni di IA che compaiono dentro strumenti già in uso — posta, videoconferenza, gestionale — spesso attive per impostazione predefinita e mai deliberate. Qui la decisione può ragionevolmente andare in entrambe le direzioni, ma va presa consapevolmente e messa per iscritto: sono le stesse linee guida a chiedere che chi decide di non effettuare la valutazione ne dia conto, e in caso di contestazione l’onere di dimostrare di aver valutato il rischio ricade sul titolare.

Tre precisazioni

Si fa una volta, sull’introduzione dello strumento — non per ogni pratica. Va rivista se cambia il sistema, il fornitore o la finalità d’uso.

Non è un modulo, è una decisione documentata. L’art. 35, paragrafo 7, chiede la descrizione del trattamento, la valutazione di necessità e proporzionalità, l’analisi dei rischi e le misure adottate. Sono, esattamente, le domande dei paragrafi precedenti di questa sezione: quale strumento, con quale contratto, con quali dati, con quali limiti. Chi le ha già affrontate ha quasi finito.

Data e firma non sono un dettaglio. Il Garante ha già ritenuto inutilizzabile una valutazione priva di entrambe, perché non consentiva di verificare che fosse anteriore all’inizio del trattamento. Un documento che non prova la propria data non prova nulla.

5.6 La scorciatoia che non funziona

Sostituire i nomi con le iniziali dà un senso di sicurezza sproporzionato al risultato. Un atto giudiziario è identificante anche senza nomi: numero di ruolo, tribunale, date, importi, ragione sociale della controparte, dinamica dei fatti. La pseudonimizzazione riduce il rischio, non lo elimina, e non trasforma un dato personale in un dato anonimo — nel linguaggio del GDPR resta un trattamento a tutti gli effetti.

Il che non significa che sia inutile: significa che è una misura aggiuntiva, non un’alternativa alla scelta di uno strumento adeguato.

5.7 Cinque decisioni da prendere una volta sola

  1. Fare l’inventario onesto degli strumenti che in studio si usano già, compresi quelli che i collaboratori hanno adottato per conto proprio. È la parte più sgradevole e la più istruttiva.
  2. Portare su piani professionali ciò che tocca materiale di studio, con verifica del contratto sull’addestramento.
  3. Nominare i responsabili del trattamento e allineare l’informativa privacy ai fornitori effettivamente utilizzati; e decidere, secondo i criteri del § 5.5, se redigere la valutazione d’impatto.
  4. Mettere per iscritto le istruzioni a dipendenti, collaboratori e praticanti: non è burocrazia, è esattamente l'«adoperarsi» che l’art. 6, comma 2, della legge professionale richiede.
  5. Definire una categoria di materiale che non si carica mai, quale che sia lo strumento. Ciascuno tracci la propria linea; atti coperti da segreto investigativo, dati sanitari e fascicoli che riguardano minori sono un punto di partenza ragionevole.

Due esempi

La comparsa avversaria da riassumere. Arriva una comparsa di costituzione di quaranta pagine e serve una sintesi rapida delle eccezioni. Caricarla su un assistente è la cosa più naturale del mondo, e sul piano dell’utilità funziona benissimo. Ma quel documento non contiene solo la strategia della controparte: contiene fatti relativi al proprio assistito e a terzi. La domanda non è se il testo sia «riservato» — è già stato depositato — ma se lo strumento su cui viene caricato garantisca che non venga riutilizzato. Con un piano professionale e l’addestramento escluso, l’operazione è difendibile; con uno strumento gratuito trovato ieri, no.

La registrazione del colloquio. Uno strumento di trascrizione automatica trasforma un’ora di colloquio con il cliente in un verbale ordinato, e fa risparmiare un pomeriggio. È anche il caso in cui il materiale è più delicato in assoluto: il colloquio difensivo è il cuore del segreto, quello che l’art. 103 c.p.p. protegge dal sequestro. Prima di attivare la funzione vanno verificate tre cose — dove finisce l’audio, per quanto tempo resta, se viene usato per migliorare il servizio — e va detto al cliente che la conversazione viene registrata. Che è, peraltro, ciò che un avvocato farebbe comunque.

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Sezione 6

Citazioni inventate: il rischio più concreto

Di tutti i pericoli associati all’intelligenza artificiale in uno studio legale, questo è l’unico che in Italia ha già prodotto condanne, spese e segnalazioni disciplinari. Non è un rischio prospettico: è documentato, datato e quantificato.

6.1 Perché succede

Un modello linguistico non consulta un archivio: genera la sequenza di parole statisticamente più coerente con la domanda. La differenza rispetto a una banca dati è che quest’ultima, se non trova nulla, restituisce zero risultati. Un modello linguistico non ha una casella «nessun risultato»: se gli si chiede una massima che non esiste, ne costruisce una plausibile.

Il fenomeno ha un nome — allucinazione — e una caratteristica che lo rende particolarmente insidioso per chi fa il nostro mestiere: si presenta bene. Il numero ha il formato giusto, la sezione è verosimile, l’anno è compatibile, il linguaggio è quello delle massime vere. Un errore evidente si nota alla rilettura; un errore ben formato la attraversa e arriva in cancelleria. Il Tribunale di Firenze ha messo per iscritto anche l’aggravante, definendo l’allucinazione come il fenomeno per cui il sistema inventa risultati inesistenti che, anche a seguito di una seconda interrogazione, vengono confermati come veritieri.

6.2 Quindici mesi che hanno cambiato tutto

La giurisprudenza italiana è passata, nel giro di un anno, dall’indulgenza alla colpa grave. Vale la pena seguirne la progressione, perché è il modo migliore per capire cosa succederebbe oggi.

Marzo 2025 — Firenze. Il Tribunale delle imprese (ord. 14 marzo 2025, proc. R.G. 11053/2024), in un reclamo su merce contraffatta, si trova davanti a citazioni di pronunce di legittimità inesistenti, generate con ChatGPT da una collaboratrice all’insaputa del difensore. La controparte chiede la condanna ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale riconosce il disvalore dell’omessa verifica, ma esclude la responsabilità aggravata: la linea difensiva poggiava già su altri argomenti sin dal primo grado, la parte aveva riconosciuto l’omesso controllo e chiesto lo stralcio dei riferimenti, mancava la malafede.

Settembre 2025 — Torino. Il Tribunale censura un’opposizione a decreto ingiuntivo descritta come un ammasso di citazioni astratte, prive di ordine logico e in gran parte inconferenti, e applica l’art. 96.

Ottobre 2025 — Milano. Il TAR Lombardia, sez. V, con la sentenza n. 3348 del 21 ottobre 2025, aggiunge la dimensione deontologica: onere di verifica in capo al difensore, sottoscrizione priva di valenza esimente, trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine. È la sezione 4.

Febbraio 2026 — Siracusa. Il Tribunale (sez. civ., sent. 20 febbraio 2026, n. 338) chiude il cerchio sul piano civile, e lo fa con i numeri.

Primavera 2026 — il filone si allarga. Nel giro di poche settimane il Tribunale di Verona censura un atto di citazione in cui era rimasta la frase con cui il sistema si offriva di proseguire la scrittura; il Tribunale di Mantova (sent. 24 marzo 2026, n. 165) verifica e smonta una per una le massime richiamate, accertando che erano attribuite a pronunce su argomenti del tutto estranei alla controversia, e applica l’art. 96, commi 3 e 4; il Tribunale di Milano, con ordinanza del 27 marzo 2026, fa lo stesso per citazioni non pertinenti corredate di virgolettati.

Marzo–giugno 2026 — la Corte di cassazione. Il filone arriva in sede di legittimità, in materia penale. Con l’ordinanza della Sezione VII 27 febbraio 2026 (dep. 26 marzo 2026), n. 11431, la Corte dichiara inammissibile un ricorso rilevando che i richiami giurisprudenziali erano frutto di probabile allucinazione informatica da uso di applicativi di IA generativa: tutte le sentenze citate, pur esistendo, non affermavano i principi attribuiti, e diverse risultavano pronunciate da sezioni differenti da quelle indicate. Con la sentenza della Sezione III 11 giugno 2026 (dep. 22 giugno 2026), n. 23006 — un incidente di esecuzione in materia edilizia — l’inserimento negli atti di precedenti inesistenti, o ai quali si attribuiscono principi mai affermati, viene qualificato come indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità. Con una conseguenza monetaria: la Corte se ne serve per graduare verso l’alto, ex art. 616 c.p.p., la somma dovuta alla cassa delle ammende, liquidata in 5.000 euro. L’uso dell’IA, scrive la Corte, non attenua il giudizio di colpevolezza processuale: lo accentua.

Il messaggio complessivo è chiaro: nel 2025 l’allucinazione era una novità e il beneficio del dubbio esisteva. Nel 2026 non esiste più, e la questione non è più confinata ai tribunali di merito. La difesa «non sapevo che l’IA inventasse le sentenze» è scaduta.

6.3 Il caso Siracusa, in dettaglio

Vale la pena raccontarlo perché è il più istruttivo dal punto di vista del ragionamento del giudice.

In una memoria ex art. 171-ter c.p.c. il difensore aveva citato quattro pronunce della Cassazione, complete di numero, anno e passaggi virgolettati: nessuna esisteva. Il giudice non si è fermato alla constatazione, ma ha escluso una per una le spiegazioni alternative — un malfunzionamento della banca dati, un errore di memoria, l’invenzione consapevole — prima di concludere per l’unica compatibile con quattro citazioni tutte sbagliate nello stesso modo: l’impiego di uno strumento generativo senza verifica.

Il principio affermato è quello che conviene tenere a mente: l’utilizzo acritico di strumenti di IA generativa, senza la verifica dell’attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie, integra la colpa grave.

Il dispositivo: oltre 14.000 euro di spese, altrettanti a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., e 2.000 euro alla cassa delle ammende ex art. 96, comma 4. Circa trentamila euro per una ricerca non controllata.

6.4 Chi paga (e perché è un problema dell’avvocato)

Qui c’è un dettaglio tecnico che molti trascurano. L'art. 96 c.p.c. condanna la parte, non il difensore. Il comma 3 consente al giudice, anche d’ufficio, di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte; il comma 4, introdotto dalla riforma del 2022, aggiunge in quei casi il versamento alla cassa delle ammende di una somma fra 500 e 5.000 euro.

Il cliente, dunque, paga per un errore che non ha commesso e che nemmeno poteva rilevare. Da lì il percorso è prevedibile: azione di responsabilità verso il difensore, con la diligenza qualificata dell’art. 1176, comma 2, c.c. come parametro. E la difficoltà, per l’avvocato, sta nel fatto che l’attenuante dell’art. 2236 c.c. — la limitazione alla colpa grave per i problemi tecnici di speciale difficoltà — qui non offre riparo: controllare se una sentenza esiste non è un problema di speciale difficoltà.

Sommando: condanna della parte, azione di rivalsa possibile, esposizione disciplinare. Il tutto per un controllo che costa due minuti a citazione.

6.5 Il protocollo, in cinque righe

  1. Nessun riferimento normativo o giurisprudenziale entra in un atto senza riscontro sulla banca dati. Non sulla stessa IA che l’ha prodotto: sulla fonte primaria.
  2. Verificare che la pronuncia dica ciò che le si fa dire. Che esista non basta: il caso di Torino non riguardava sentenze inventate, ma citazioni reali e inconferenti. È l’errore più difficile da individuare.
  3. Diffidare della precisione. Un riferimento generico è sospetto e induce a controllare; un riferimento perfettamente formattato induce a fidarsi. È l’esatto contrario di ciò che serve.
  4. Chi delega verifica comunque. A Firenze la ricerca era stata fatta da una collaboratrice, all’insaputa del difensore: non è servito. La firma è dell’avvocato.
  5. Se l’errore è già depositato, dichiararlo subito. A Firenze il riconoscimento dell’omesso controllo e la richiesta di stralcio hanno pesato nell’esclusione della responsabilità aggravata. Il silenzio, davanti a un giudice che ha già verificato, è la strategia peggiore.

Due esempi

La massima che esiste ma dice altro. Il collega chiede orientamenti sulla decorrenza della prescrizione in materia di garanzia per vizi. Riceve tre pronunce di legittimità: esistono tutte, i numeri sono corretti, il tema è affine. Ma una riguarda la vendita di beni mobili e viene citata a sostegno di una tesi sull’appalto. Nessuna allucinazione, nessun estremo falso: solo un accostamento sbagliato che nessun controllo di esistenza intercetta. Questo è il motivo per cui il riscontro va fatto sul testo del provvedimento, non sull’elenco dei risultati — e resta l’errore che i giudici stanno iniziando a censurare più spesso di quello clamoroso.

L’errore scoperto dopo il deposito. Rileggendo la memoria depositata due giorni prima, il collega si accorge che una delle sentenze citate non risulta in banca dati. Le opzioni sono due, e sono asimmetriche. Tacere e sperare che nessuno controlli significa scommettere contro un giudice che, come mostrano i casi del 2025 e del 2026, il controllo lo fa — e presentarsi all’udienza senza spiegazione. Depositare una nota che segnala l’errore, ne chiede lo stralcio e dà conto della causa è sgradevole per dieci minuti, ma è la condotta che a Firenze ha evitato l’art. 96 e che nel 2026 è l’unica compatibile con il dovere di lealtà.

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Sezione 7

L’IA nel lavoro di uno studio civilistico

Fin qui abbiamo parlato di regole e di rischi. Questa sezione parla dell’unica cosa che alla fine conta: dove lo strumento serve davvero e dove fa perdere tempo o crea guai.

7.1 Un criterio che vale più di un elenco

C’è una distinzione che spiega, da sola, quasi tutte le esperienze riuscite e quasi tutti i disastri.

Trasformare significa lavorare su materiale che si è fornito: riassumere una comparsa, riordinare una cronologia, confrontare due versioni di un contratto, tradurre in italiano comprensibile un passaggio tecnico, riformulare un periodo. Il contenuto c’è già; il modello lo manipola. Qui l’affidabilità è alta e l’errore, quando c’è, è visibile — perché si può confrontare l’esito con l’originale.

Reperire significa chiedere informazioni che il modello non ha davanti: quali sentenze esistono su un tema, cosa dice una norma, qual è l’orientamento prevalente. Qui il modello deve produrre l’informazione, e quando non ce l’ha la costruisce. È il territorio delle allucinazioni della sezione 6.

La regola pratica che ne discende: dare più materiale possibile, chiedere meno informazioni possibile. Uno studio che usa l’IA per trasformare ha vita facile; uno studio che la usa per reperire deve costruirsi un protocollo di verifica.

7.2 Ricerca giurisprudenziale

È l’uso più diffuso ed è il più esposto. Tre modi di impiegarlo che funzionano, in ordine di sicurezza.

Per capire, non per trovare: farsi spiegare un istituto poco frequentato, ricostruire i termini di una questione, chiarire una nozione tecnica. L’errore è possibile ma verificabile con la manualistica.

Per costruire la ricerca: farsi suggerire le parole chiave, le norme collegate, le formulazioni alternative con cui interrogare la banca dati. Il modello non fornisce risultati, fornisce il modo di cercarli. È l’uso più sottovalutato e forse il più utile.

Per leggere ciò che si è già trovato: caricare le pronunce reperite in banca dati e chiedere quali siano pertinenti, quale passaggio riguardi il punto, dove si annidi il contrasto. Qui siamo tornati nel campo del «trasformare».

Gli strumenti integrati nelle banche dati giuridiche, che generano la risposta a partire da documenti reali, riducono sensibilmente il rischio ma non lo azzerano: è pur sempre il modello a scrivere la frase finale, e la sintesi di una massima può tradirne il senso. La verifica diventa più rapida, non superflua.

7.3 Redazione: il problema è l’abbondanza

Sulla prima bozza il giudizio dei colleghi che la usano è concorde: fa risparmiare l’inerzia della pagina bianca, raramente produce qualcosa di depositabile. Ma il rischio vero non è la qualità: è la quantità.

Questi strumenti scrivono molto, e scrivono in modo fluido. La revisione umana, quasi sempre, aggiunge invece di togliere: si integra, si precisa, si aggiunge un capoverso. Il risultato è l’atto sovrabbondante, quello che il Tribunale di Torino ha descritto come un ammasso di citazioni astratte e in gran parte inconferenti.

Qui esiste una regola formale che vale la pena tenere presente. Il D.M. 7 agosto 2023, n. 110 fissa i limiti dimensionali degli atti nelle cause di valore inferiore a 500.000 euro: 80.000 caratteri (circa 40 pagine) per citazione, ricorso, comparsa di risposta, memoria difensiva, comparse e note conclusionali e atti introduttivi delle impugnazioni; 50.000 caratteri (circa 26 pagine) per memorie, repliche e gli altri atti; 10.000 caratteri (circa 5 pagine) per le note ex art. 127-ter c.p.c. Il mancato rispetto, chiarisce l'art. 46 disp. att. c.p.c., non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese.

Detto altrimenti: la prolissità che l’IA rende facilissima ha già un prezzo tariffato. La regola d’oro è che dopo il passaggio in macchina l’atto deve essere più corto, non più lungo.

7.4 Revisione e stress test: attenzione a chi vi dà ragione

C’è una proprietà di questi sistemi che li rende pessimi consulenti e che quasi nessuno considera: tendono ad allinearsi alle preferenze percepite dell’interlocutore. La Guida CCBE la chiama compiacenza e la elenca fra i rischi tipici: accordo eccessivo e riscontri troppo positivi, a scapito di informazioni accurate o critiche.

Chi sottopone al modello una tesi già formata riceve, con altissima probabilità, conferma. Chi la sottopone a un collega esperto riceve obiezioni. La differenza non sta nello strumento, sta nella domanda.

Formulazioni che non servono a nulla: questa impostazione regge?, che ne pensi di questa linea difensiva?, è corretto il mio ragionamento?

Formulazioni che producono qualcosa: elenca gli argomenti con cui la controparte demolirebbe questa tesi; quali eccezioni preliminari solleveresti se difendessi l’altra parte?; indica i tre punti più deboli di questa ricostruzione dei fatti; quali documenti mancano perché questa allegazione sia provata?

Usato così — come avversario, non come consulente — lo strumento diventa utile. È anche l’unico modo per trasformare la compiacenza in un rischio governato.

7.5 Analisi documentale e gestione del fascicolo

È il terreno dove il guadagno è più netto, perché è tutto «trasformare»: ricostruire la cronologia di un rapporto da tre anni di corrispondenza, confrontare due bozze contrattuali evidenziando le modifiche sostanziali, estrarre da un fascicolo tutte le date rilevanti per la prescrizione, individuare in un carteggio i passaggi su un tema.

È anche il terreno dove il vincolo della sezione 5 morde di più, perché richiede di caricare i documenti del cliente. Le due cose vanno tenute insieme: qui l’IA rende molto, e proprio per questo qui la scelta dello strumento va fatta bene.

7.6 Comunicazioni al cliente

Tradurre un dispositivo in italiano comprensibile, spiegare cosa comporta un’eccezione, preparare una relazione di aggiornamento leggibile. Funziona, ed è un uso a basso rischio purché resti chiaro un punto: il testo va riletto non solo per gli errori, ma per le promesse. I modelli tendono a un ottimismo di superficie che, in una lettera a un assistito, diventa un’aspettativa. Nessuna comunicazione esce senza che l’avvocato abbia verificato cosa il cliente capirà di avere in mano.

7.7 Cosa non si delega, mai

Non per prudenza, ma perché è precisamente ciò per cui il cliente paga: la scelta se agire o transigere; la strategia difensiva; la valutazione del rischio; il consiglio; la decisione su cosa allegare e cosa tacere; la firma. È anche il perimetro che l’art. 13 della L. 132/2025 chiama prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. L’IA può preparare il materiale su cui si decide. Non decide.

Due esempi

La cronologia della corrispondenza. Causa di risoluzione per inadempimento in un rapporto di somministrazione durato quattro anni: centinaia di mail. Ricostruire la sequenza a mano è due giorni di lavoro. Caricando il carteggio su uno strumento adeguato e chiedendo una cronologia con l’indicazione della fonte per ogni evento, si ottiene in mezz’ora una bozza da controllare. Il controllo resta necessario — soprattutto sulle date, che sono ciò che il giudice leggerà — ma si passa dal produrre al verificare. È il migliore rapporto fra tempo risparmiato e rischio assunto che questi strumenti offrano oggi.

Il parere che si autoconferma. Una cliente chiede se possa recedere da un contratto di fornitura. Il collega ha già un’opinione, la espone al modello e chiede se sia corretta. Riceve una conferma articolata, con richiami esatti. Nessuna allucinazione: solo compiacenza. Il profilo che avrebbe ribaltato l’esito — una clausola di durata minima all’ultima pagina dell’allegato tecnico — non emerge, perché nessuno ha chiesto di cercarlo. Il parere è formalmente ineccepibile e operativamente sbagliato. La stessa richiesta formulata come elenca le ragioni per cui il recesso potrebbe essere inefficace avrebbe prodotto tutt’altro.

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Sezione 8

Scegliere e governare gli strumenti

Questo breviario non contiene nomi di prodotti, e non è una scelta di prudenza: è che qualsiasi elenco sarebbe superato prima della pubblicazione. Quello che non invecchia sono le domande da fare prima di firmare un abbonamento e le decisioni da prendere una volta sola.

8.1 Sette domande al fornitore

Non riguardano le funzioni — quelle si vedono nella prova gratuita — ma ciò che accade ai dati e al servizio. Le prime tre riprendono e allargano quelle già poste nella sezione 5; le altre quattro riguardano il servizio come rapporto contrattuale.

  1. I contenuti che carico vengono usati per addestrare i modelli? La risposta deve essere nel contratto, non nella pagina commerciale. È la domanda che separa i piani professionali da quelli consumer.
  2. Per quanto tempo restano memorizzati, e come si cancellano? Serve un termine, non una rassicurazione. E serve sapere se la cancellazione è disponibile su richiesta o solo alla chiusura del rapporto.
  3. Chi, dal lato del fornitore, può accedere ai contenuti, e in quali casi? L’accesso di personale autorizzato per il controllo degli abusi è prassi legittima e diffusa: va conosciuta, non scoperta.
  4. Esiste un accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 GDPR, e quali sub-responsabili sono impiegati? Se il fornitore non ha un modulo pronto, è esso stesso una risposta.
  5. Dove sono ospitati i dati e a quale ordinamento risponde il fornitore? Rileva per i trasferimenti extra-UE e, nei casi limite, per le richieste di autorità straniere.
  6. Cosa succede se il servizio si interrompe o cambia condizioni? Prompt, documenti caricati e cronologie sono materiale di lavoro: va verificato se e come si esportano. Un fornitore che rende difficile uscire va valutato per quello che è.
  7. Esiste un registro degli accessi e un’amministrazione centralizzata? Per uno studio con collaboratori è la differenza fra sapere e sperare.

8.2 Tre errori di acquisto ricorrenti

Scegliere per la potenza. Fra i modelli di fascia professionale le differenze di qualità sono ormai marginali per il lavoro legale, mentre restano enormi le differenze contrattuali. Si sceglie per il contratto, non per il benchmark.

Adottare il gratuito «solo per provare». La prova diventa abitudine, l’abitudine diventa il modo in cui in studio si lavora, e nessuno decide mai formalmente nulla. Nel frattempo i documenti dei clienti hanno già preso una strada.

Lasciare che ognuno usi il proprio. È l’esito più frequente negli studi che non decidono: tre collaboratori, tre strumenti diversi, tre contratti diversi, nessuna istruzione. Sul piano del segreto e su quello della responsabilità del dominus, è la situazione peggiore possibile.

8.3 La policy di studio, in una pagina

Deve essere corta, altrimenti nessuno la legge — e una policy non letta è peggio di nessuna policy, perché documenta che il problema era noto. Sei voci bastano.

  1. Quali strumenti sono autorizzati, per nome, e chi decide di aggiungerne.
  2. Chi può usarli: soci, collaboratori, praticanti, segreteria, con eventuali distinzioni.
  3. Cosa si può caricare e con quale strumento.
  4. Cosa non si carica mai, quale che sia lo strumento.
  5. L’obbligo di verifica: nessun riferimento normativo o giurisprudenziale entra in un atto senza riscontro sulla fonte primaria; nessun testo esce dallo studio senza rilettura.
  6. A chi si chiede in caso di dubbio, prima di procedere.

Una pagina, firmata per presa visione. Il valore non è formale: è che il giorno in cui qualcosa va storto la differenza fra un errore individuale e una carenza organizzativa dello studio sta esattamente lì.

8.4 La formazione non è un corso, è un adempimento

Su questo punto convergono quattro fonti diverse, che è raro.

L'art. 4 dell’AI Act, come riscritto dall’Omnibus, impone a fornitori e deployer di adottare misure a sostegno dello sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA del personale e di chi opera per loro conto, in modo proporzionato ai rischi e alle caratteristiche dell’organizzazione.

L'art. 6, comma 2, della L. 247/2012 impone all’avvocato di adoperarsi affinché dipendenti, collaboratori anche occasionali e tirocinanti osservino il segreto: istruirli su cosa possono caricare è, letteralmente, l’adempimento di quel dovere. Nello stesso senso l’art. 28, comma 3, del codice deontologico.

L'art. 15 del codice deontologico impone di curare costantemente la preparazione professionale: la competenza sugli strumenti che si usano ne fa parte.

I decreti attuativi della L. 132/2025, non ancora vigenti, prevedono obblighi di alfabetizzazione per i professionisti e un ruolo degli Ordini nella formazione. Quando entreranno in vigore, chi si è già mosso avrà solo da documentare.

Cosa basta, in concreto: mezza giornata in cui si spiega come funzionano gli strumenti e dove sbagliano, la policy consegnata e firmata, e una traccia scritta di entrambe le cose. Non serve un corso accreditato. Serve poter dimostrare, se richiesto, che le istruzioni sono state date.

8.5 Diffidare di chi vende conformità

Con l’applicazione dell’AI Act è cresciuta un’offerta di servizi che promettono di «rendere conforme» lo studio. Vale la pena ricordare due cose.

La prima è che gli obblighi del deployer — alfabetizzazione e trasparenza — non sono delegabili a un fornitore: sono comportamenti dello studio, non certificazioni da appendere.

La seconda è che un software può essere conforme al regolamento e restare inadatto a uno studio legale, per esempio perché il contratto non esclude l’uso dei contenuti per l’addestramento. Conformità del prodotto e idoneità al segreto professionale sono due valutazioni distinte, e la seconda non la fa il venditore.

Due esempi

Il gestionale che aggiunge l’IA. Il fornitore del software di studio annuncia una funzione che riassume i documenti caricati e propone bozze. Non serve cambiare fornitore né rifiutare: servono le domande 1, 4 e 5 del paragrafo 8.1, per iscritto. Se la funzione è erogata tramite un fornitore terzo — cosa frequente — occorre sapere quale, perché entra nella catena dei responsabili del trattamento e nell’informativa al cliente. Una mail e un allegato contrattuale risolvono la questione per anni.

L’associata entusiasta. Una giovane associata propone uno strumento che ha scoperto per conto suo e che, effettivamente, fa molto bene una cosa utile. La reazione sbagliata è vietarlo d’istinto; quella altrettanto sbagliata è lasciarlo adottare senza passare da nessuna verifica. La risposta ragionevole è farlo passare dalle sette domande e, se supera, aggiungerlo all’elenco degli strumenti autorizzati — con il vantaggio, tutt’altro che secondario, che chi l’ha proposto impara come si prende una decisione di questo tipo, e che lo studio scopre uno strumento utile invece di scoprire fra un anno che qualcuno lo usa di nascosto.

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Sezione 9

Cosa cambierà

Questa è la sezione che invecchierà per prima, e conviene dirlo apertamente: è aggiornata al 10 agosto 2026 e va riletta con quella data in mente. Tutto ciò che segue è annunciato, in corso o prevedibile — non è, o non è ancora, diritto vigente, e nel breviario è tenuto separato apposta.

Che la cautela sulla data sia giustificata lo dimostra il paragrafo che segue, riscritto cinque giorni prima della chiusura.

9.1 I decreti attuativi italiani: non più «in arrivo»

La L. 132/2025 contiene deleghe al Governo, agli artt. 16 e 24, da esercitare entro dodici mesi dall’entrata in vigore: il termine scade il 10 ottobre 2026. Riguardano l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’AI Act — compresa l’architettura di governance affidata ad AgID e ACN —, la disciplina dei casi di realizzazione e impiego illeciti dei sistemi di IA e il regime dei dati e degli algoritmi impiegati per l’addestramento.

Il percorso si è chiuso in anticipo. Un primo pacchetto di schemi era stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026; sono seguiti i pareri delle commissioni parlamentari e quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso il 14 luglio 2026. Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva i due decreti legislativi, in attuazione della delega dell’art. 24: il primo dedicato all’impiego dell’IA nelle attività di polizia e alla responsabilità civile e penale, il secondo alla governance nazionale e all’impiego dell’IA in ambiti come istruzione, lavoro, pubblica amministrazione e professioni.

Approvato non significa però vigente. Alla data di chiusura di questo breviario i testi definitivi non risultano ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale, e finché non lo sono non se ne conosce la formulazione esatta. Quanto segue riflette il contenuto degli schemi come descritto durante l’iter, ed è il punto su cui il lettore farà bene a verificare il testo pubblicato.

Per lo studio legale i profili rilevanti sono due, ed è il secondo quello meno discusso.

L’alfabetizzazione diventa un adempimento con una scadenza. Gli schemi introducono la formazione sull’IA nella formazione iniziale e continua delle professioni ordinistiche, articolata su tre piani: tecnico (funzionamento, potenzialità e limiti dei sistemi), giuridico (regolamento europeo e normativa nazionale) e deontologico — quest’ultimo riferito alla responsabilità del professionista nell’uso dello strumento, agli obblighi informativi verso il cliente e al principio antropocentrico dell’art. 13. Agli Ordini è assegnato un termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto per adeguare i propri regolamenti. Ciò che oggi si può fare in mezza giornata diventerà, allora, un obbligo formativo con un calendario. Chi si è già organizzato dovrà solo documentare.

L’IA entra nei parametri del compenso. È la novità che riguarda il portafoglio e di cui si è parlato meno: l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale rileverebbe ai fini della determinazione del compenso professionale, attraverso parametri commisurati alla classificazione di rischio del sistema utilizzato, con l’obiettivo dichiarato di evitare che l’automazione svaluti il lavoro intellettuale. L’integrazione dei parametri — equo compenso e tariffe forensi — è prevista entro dodici mesi. Se il testo sarà confermato, la questione smetterà di essere soltanto deontologica: diventerà una voce di preventivo.

Un incrocio da tenere d’occhio. Negli stessi giorni è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento forense: la legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto e vigente dal 16 agosto 2026. Non muta nulla di ciò che questo breviario descrive — è una legge delega, fissa principi e criteri direttivi, e fino all’adozione dei decreti legislativi continuano ad applicarsi le norme della L. 247/2012, a cominciare dall’art. 6 sul segreto professionale. Ma il Governo ha sei mesi, fino al 16 febbraio 2027, per riscrivere la legge professionale, e due criteri direttivi si incrociano con quanto precede: i parametri ministeriali passano a cadenza biennale, e l’obbligo di aggiornamento professionale diventa annuale, con sospensione amministrativa dall’albo in caso di mancato assolvimento. La formazione sull’IA e i parametri del compenso, cioè, arriveranno da due cantieri normativi diversi che nel 2027 si troveranno aperti insieme.

9.2 Il calendario europeo che resta

2 dicembre 2026. Entra in applicazione il nuovo divieto introdotto dall’Omnibus digitale su immagini intime non consensuali e materiale pedopornografico generati con IA, e scade il periodo transitorio per la marcatura degli output dei modelli generativi già sul mercato al 2 agosto 2026. Per lo studio non cambia nulla sul piano degli adempimenti; cambia che i contenuti generati diventeranno tendenzialmente riconoscibili come tali.

2 dicembre 2027 e 2 agosto 2028. Le due date su cui l’Omnibus ha spostato gli obblighi per i sistemi ad alto rischio: prima quelli autonomi dell’Allegato III, poi quelli integrati in prodotti già regolati. Restano capitoli per fornitori.

Nel frattempo. La Commissione ha adottato il 20 luglio 2026 linee guida sull’art. 50, accompagnate da un codice di condotta ad adesione volontaria sulla trasparenza e da un sistema facoltativo di icone per segnalare i contenuti generati. Non vincolano, ma sono il parametro che le autorità di vigilanza useranno: chi pubblica contenuti generati farà bene a tenerle d’occhio.

9.3 La deontologia forense si muoverà?

È la domanda più interessante e l’unica su cui non esiste risposta. Al 10 agosto 2026 il codice deontologico forense non contiene norme sull’IA e non risultano delibere in corso per introdurne.

Questo non significa che l’avvocatura istituzionale sia ferma. Dal XXXVI Congresso nazionale forense è uscito un corpo di mozioni sull’intelligenza artificiale, con mandato all’Organismo Congressuale Forense e al Consiglio Nazionale Forense, fra cui la richiesta di linee guida deontologiche nazionali. Il CNF, dal canto suo, ha riferito nell’aprile 2026 di lavorare in raccordo con l’Osservatorio sull’uso dell’IA nella giustizia istituito presso il Ministero della giustizia, con l’obiettivo dichiarato di definire criteri comuni sull’impiego dell’IA nella giurisdizione e nella professione: qualità e sicurezza dei dati, tutela del segreto professionale, trasparenza degli strumenti, affidabilità dei sistemi e responsabilità nell’utilizzo. È un lavoro su contenuti e regole, non ancora su norme deontologiche.

I commercialisti hanno già fatto la scelta opposta. Con delibera del 20 novembre 2025, in vigore dal giorno successivo, il loro Consiglio nazionale ha aggiunto all’art. 21 del proprio codice deontologico tre commi dedicati all’IA — uso limitato alle attività strumentali e di supporto, divieto di sostituzione dell’attività intellettuale e della valutazione dei fatti e delle norme, obbligo di informare il cliente — e ha modificato il codice delle sanzioni per tipizzarne la violazione, con la sospensione fino a sei mesi per le prime due ipotesi e fino a tre mesi per l’omessa informativa. È un precedente di categoria che pesa nella discussione, e che ha il pregio di mostrare in concreto come si presenta l’alternativa.

Due scenari, entrambi plausibili. Se il CNF interverrà, avremo fattispecie tipizzate e sanzioni prevedibili — con il vantaggio della certezza e lo svantaggio dell’obsolescenza rapida, perché una norma scritta sugli strumenti del 2026 invecchia in fretta. Se non interverrà, resteremo alla lettura per doveri generali della sezione 4, che ha il pregio della flessibilità e il difetto di scaricare sul singolo procedimento disciplinare la definizione della regola.

In entrambi i casi, e questo è il punto pratico, ciò che è richiesto oggi non cambia: informare il cliente, verificare le fonti, proteggere il segreto, istruire i collaboratori.

9.4 I due vuoti che restano

Sul fronte giurisprudenziale il quadro si è riempito in fretta, ed è quello della sezione 6: dai primi casi di merito del 2025 alle due pronunce della Corte di cassazione della primavera 2026, che hanno portato la questione in sede di legittimità e hanno qualificato come indice di colpa qualificata l’inserimento negli atti di precedenti inesistenti o di precedenti reali ai quali si attribuiscono principi che non contengono.

Restano scoperti due fronti, e sono quelli che diranno davvero come va a finire.

Il disciplinare. Il fascicolo trasmesso dal TAR Lombardia al Consiglio dell’Ordine di Milano nell’ottobre 2025 è, a quanto risulta, il primo del suo genere. La decisione — quando arriverà e se sarà pubblicata — sarà il primo dato reale su quale dovere venga contestato e con quale sanzione. Finché non arriva, il ragionamento della sezione 4 resta un’inferenza dai doveri generali: fondata, ma non ancora confermata da chi ha il potere di applicarli.

La responsabilità professionale. Non risultano casi noti di azione del cliente contro il difensore per un danno derivante dall’uso non verificato dell’IA. È lo sviluppo più probabile e meno discusso: la condanna ex art. 96 c.p.c. colpisce la parte, e la parte, prima o poi, si rivolgerà a un collega.

9.5 Il fronte contiguo: le regole che si è dato il giudice

L’uso dell’IA da parte della magistratura sta fuori dal perimetro di questo breviario, ma un accenno serve, perché è il contesto in cui l’avvocato deposita.

Il Consiglio superiore della magistratura è intervenuto due volte. Con la delibera plenaria dell’8 ottobre 2025 ha approvato le Raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia, imperniate su un principio: l’IA supporta, non sostituisce il ragionamento del magistrato, e restano esclusi gli impieghi che incidono sulla valutazione delle prove, sull’interpretazione della legge e sull’elaborazione della motivazione. Con la delibera del Plenum del 22 luglio 2026 quelle raccomandazioni non sono state sostituite ma integrate, in senso più operativo. Preso atto delle garanzie tecniche comunicate dal Ministero — dati residenti in Italia, tenant ministeriale isolato, esclusione dell’addestramento dei modelli sui dati giudiziari —, il Consiglio ha ammesso in via sperimentale l’impiego di Microsoft 365 Copilot anche su atti giudiziari contenenti dati personali, purché l’attività resti nella fase analitica e ricostruttiva del processo e ricorrano cinque condizioni cumulative: uso del solo tenant istituzionale, divieto di versioni consumer e di sistemi non autorizzati, supervisione umana obbligatoria e bloccante, prompt strutturati ove possibile, formazione tecnica del magistrato. L’anonimizzazione preventiva degli atti smette di essere una condizione e diventa una buona pratica raccomandata. Restano esclusi la formulazione del dispositivo e la redazione dei provvedimenti.

Due precisazioni impediscono di leggere l’aggiornamento come un’apertura generale. La prima: non riguarda l’IA generativa in quanto tale, ma un solo prodotto nella configurazione ministeriale. La seconda è più interessante, perché il Consiglio autorizza e insieme diffida: nello stesso documento scrive che quello strumento, nella configurazione standard, non è la soluzione adeguata per la giustizia, e ne elenca i limiti — carenza di ancoraggio documentale, allucinazioni, collegamenti ipertestuali fittizi presentati come fonti verificabili.

Per lo studio legale se ne ricavano due indicazioni, e la prima non è quella che ci si aspetta.

Un ambiente protetto non elimina l’invenzione. L’esempio riportato dal Consiglio merita di essere letto due volte: in un’attività di catalogazione di elenchi di beni immobili, svolta in ambiente istituzionale protetto, su un corpus chiuso di documenti e con l’istruzione esplicita di limitarsi a quelli, il sistema ha inserito il riferimento a un Comune inesistente, senza segnalarlo come incerto. È esattamente la proprietà descritta in premessa, e vale identica per lo studio che carichi soltanto i propri atti: caricare i documenti giusti riduce il rischio, non lo azzera.

L’asimmetria è regolatoria, non tecnologica. Il Consiglio annota che la magistratura si trova in posizione di svantaggio, perché a fronte di un modello generalista i professionisti del diritto dispongono spesso di sistemi dedicati al settore giuridico. È l’avvocato, non il giudice, a essere meglio attrezzato — il che rende più difficile spiegare una citazione inventata. Eppure la magistratura si è data regole scritte sull’uso dell’IA, l’avvocatura non ancora, e questo mentre più di un avvocato italiano su due dichiara di usare questi strumenti, come ricordato in premessa. È un’asimmetria che difficilmente resterà tale.

9.6 Cosa non ha senso aspettare

Un’ultima osservazione, che è poi la ragione per cui questa sezione sta alla fine e non all’inizio.

Nessuno degli sviluppi elencati modifica ciò che il breviario ha descritto nelle sezioni precedenti. L’informativa al cliente è dovuta dall’ottobre 2025; l’alfabetizzazione dal febbraio 2025; il segreto professionale da sempre; l’onere di verifica delle fonti è già stato affermato dai giudici, fino alla Corte di cassazione. Aspettare i decreti attuativi per organizzarsi significa arrivare in ritardo su obblighi che sono già in vigore, non in anticipo su obblighi futuri.

Due esempi

Lo studio che aspetta. Un collega decide di rinviare informativa e policy a quando «il quadro sarà chiaro». Il ragionamento sarebbe difendibile se gli obblighi fossero futuri: ma l’art. 13 è in vigore dall’ottobre 2025, l’art. 4 dell’AI Act dal febbraio 2025, e i giudici hanno già deciso una serie di casi, dal marzo 2025 alle due pronunce della Cassazione del 2026. L’attesa non protegge da nulla: espone a tutto ciò che è già applicabile, e il giorno in cui i decreti entreranno in vigore costringerà a fare in fretta ciò che si poteva fare con calma.

Lo studio che si è mosso. Un altro collega ha consegnato l’informativa con i nuovi mandati, scelto un piano professionale, scritto una pagina di istruzioni e fatto firmare la presa visione ai collaboratori. Quando i decreti entreranno in vigore e l’Ordine adeguerà il proprio regolamento formativo, il suo adempimento consisterà nel mettere una data su documenti che esistono già. È l’intera differenza fra i due scenari, e sono cinque ore di lavoro.

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Appendice

Appendice

Tre strumenti operativi. Il primo si usa prima di ogni deposito, il secondo una volta sola, il terzo serve a controllare tutto ciò che questo breviario afferma.

A.1 Checklist pre-deposito

Da tenere accanto al monitor. Nessuna delle voci richiede più di due minuti; tutte insieme costano meno di una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Sulle fonti

Ogni norma citata è stata aperta nel testo vigente. Non nella memoria del modello, non in un atto precedente: sul testo ufficiale.

Ogni pronuncia citata esiste. Riscontro su banca dati o fonte istituzionale, mai sullo stesso strumento che l’ha suggerita.

Ogni pronuncia dice ciò che le si fa dire. È il controllo che conta di più e quello che si salta più spesso: l’esistenza si verifica in trenta secondi, la pertinenza richiede di aprire il provvedimento. Il caso di Torino non riguardava sentenze inventate, ma sentenze vere e inconferenti.

I riferimenti troppo precisi sono stati controllati per primi. Numero, sezione, anno e virgolettato perfetti sono un indizio di plausibilità costruita, non di attendibilità.

Ciò che ha cercato un collaboratore è stato verificato da chi firma. A Firenze la ricerca era di una collaboratrice, all’insaputa del difensore: non è servito.

Sul testo

L’atto è più corto della bozza da cui nasce. Se il passaggio in macchina lo ha allungato, qualcosa è andato storto.

I limiti dimensionali sono rispettati. D.M. 110/2023: 80.000 caratteri per citazione, ricorso, comparsa di risposta, memoria difensiva, comparse e note conclusionali e atti introduttivi delle impugnazioni; 50.000 per memorie, repliche e altri atti; 10.000 per le note ex art. 127-ter c.p.c. Il superamento non invalida, ma il giudice può valutarlo sulle spese.

Non sono rimaste tracce dello strumento nel testo. Frasi di cortesia, offerte di proseguire, formule di apertura o chiusura tipiche del modello: un giudice le ha già trovate in un atto di citazione.

L’atto è stato riletto per intero da chi lo firma. Non a campione.

Sui dati

Nessun documento del fascicolo è transitato su strumenti non autorizzati dalla policy di studio.

Il materiale della categoria «non si carica mai» è rimasto fuori.

Sul rapporto con l’assistito

L’informativa ex art. 13 è stata consegnata all’atto dell’assunzione dell’incarico, o con comunicazione integrativa se il mandato era già in corso.

Quanto eventualmente concordato con il cliente sui limiti d’uso è rispettato. Se è stato messo per iscritto, è un obbligo contrattuale.

Se l’errore è già depositato

Dichiararlo subito, con nota che segnala l’errore, ne chiede lo stralcio e dà conto della causa. A Firenze il riconoscimento tempestivo ha pesato nell’esclusione della responsabilità aggravata. Il silenzio, davanti a un giudice che ha già verificato, è la strategia peggiore.

A.2 Clausola di mandato e informativa: fac-simile

I testi che seguono sono modelli da adattare, non formulari approvati da alcun organo. Lo schema del Consiglio Nazionale Forense del 13 ottobre 2025 resta il riferimento istituzionale e gratuito: quanto segue lo riprende nella sostanza e vi aggiunge i quattro elementi che la sezione 3 indica come mancanti. Le parti fra parentesi quadre vanno compilate; le voci dell’elenco al punto 2 vanno ridotte a quelle realmente utilizzate, perché un’informativa che elenca tutto non informa di nulla.

A.2.1 Clausola da inserire nel mandato

Il professionista potrà avvalersi, nell’esecuzione dell’incarico, di sistemi di intelligenza artificiale per le sole attività strumentali e di supporto, restando in ogni caso prevalente e non delegabile il lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Nessuna decisione produttiva di effetti giuridici nei confronti del cliente è assunta in modo automatizzato. Il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, comma 2, della legge 23 settembre 2025, n. 132, allegata al presente mandato.

A.2.2 Informativa ex art. 13, comma 2, L. 132/2025

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (art. 13, comma 2, legge 23 settembre 2025, n. 132)

Gentile [nome del cliente / della parte assistita],

le fornisco, con linguaggio che ho cercato di rendere il più chiaro possibile, le informazioni sui sistemi di intelligenza artificiale di cui potrò avvalermi nello svolgimento dell’incarico, in sede giudiziale e stragiudiziale.

1. Per quali attività. L’intelligenza artificiale è impiegata esclusivamente per attività strumentali e di supporto al mio lavoro. Il contenuto della prestazione professionale — la valutazione del caso, la strategia, il consiglio, la redazione e la sottoscrizione degli atti — resta mio, e la responsabilità è mia.

2. Quali strumenti. Nello studio sono in uso, per le finalità indicate [eliminare le voci non pertinenti]:
– funzioni di ricerca e sintesi integrate nelle banche dati giuridiche professionali;
– assistenti di scrittura per la riformulazione, il riassunto e il confronto di testi;
– strumenti di analisi e organizzazione documentale del fascicolo;
– strumenti di trascrizione di riunioni o colloqui, previo avviso;
– funzioni di intelligenza artificiale integrate nel software gestionale dello studio.
Questi strumenti sono utilizzati in versioni professionali, i cui contratti [escludono / limitano] l’impiego dei contenuti caricati per l’addestramento dei modelli.

3. Cosa non accade mai. Nessuna decisione che produca effetti giuridici nei suoi confronti è assunta in modo automatizzato. Nessun sistema decide al posto mio, e nessun risultato prodotto da un sistema entra in un atto o in un parere senza essere stato verificato.

4. La verifica. Ogni riferimento normativo e giurisprudenziale è controllato da me sulle fonti primarie prima di essere utilizzato. Ogni testo prodotto con l’ausilio di questi strumenti è riletto per intero prima di uscire dallo studio.

5. I suoi dati. Il trattamento dei dati personali contenuti nel fascicolo avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e dei doveri di segreto professionale che mi vincolano. I fornitori dei servizi utilizzati sono nominati responsabili del trattamento. Il dettaglio delle finalità, delle basi giuridiche, dei tempi di conservazione e dei suoi diritti è contenuto nell’informativa privacy, che le consegno separatamente.

6. Se preferisce diversamente. Se desidera che nella sua pratica non siano impiegati determinati strumenti, me lo comunichi: valuteremo insieme cosa è possibile concordare, e quanto concordato sarà messo per iscritto.

[Luogo, data] — [Firma dell’avvocato]

Il sottoscritto [nome], dichiara di aver ricevuto e compreso la presente informativa.

[Luogo, data] — [Firma per presa d’atto]

Tre avvertenze. L’informativa ex art. 13 e l’informativa privacy ex artt. 13 e 14 GDPR sono documenti distinti, con funzioni e basi diverse: si consegnano insieme e si tengono separati. La sottoscrizione in calce è una presa d’atto a fini di prova, non un consenso al trattamento. Il punto 2 impegna chi firma: prima di dichiarare che i contratti escludono l’addestramento, occorre averli letti.

A.2.3 Comunicazione integrativa per i mandati in corso

Per gli incarichi già pendenti al 10 ottobre 2025 e per quelli conferiti senza informativa.

Gentile [nome],

con riferimento all’incarico conferitomi in data [—], le trasmetto l’informativa prevista dall’art. 13, comma 2, della legge 23 settembre 2025, n. 132, in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, entrata in vigore il 10 ottobre 2025. Il contenuto è quello che le avrei consegnato all’atto del conferimento, e resta valido per l’intera durata dell’incarico. Resto a disposizione per ogni chiarimento.

A.3 Le fonti

Ogni affermazione di questo breviario poggia su una delle fonti che seguono. I collegamenti sono riportati per esteso e non solo come collegamento, perché alcuni visualizzatori di PDF su telefono non aprono i link.

L’elenco è diviso in due: le fonti il cui indirizzo è stato aperto e verificato, e quelle di cui si danno gli estremi completi senza collegamento, perché un link non verificato equivale a una citazione inventata.

A.3.1 Fonti con collegamento verificato

Normativa europea

Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), GU L 2024/1689 del 12 luglio 2024
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull’IA), dell’8 luglio 2026, GU L del 24 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026
http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), GU L 119 del 4 maggio 2016
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Art. 50 AI Act, testo italiano sul portale della Commissione europea
https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/it/ai-act/article-50

Normativa italiana

Legge 23 settembre 2025, n. 132, GU n. 223 del 25 settembre 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132
Art. 13: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132~art13

Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (ordinamento della professione forense)
https://www.normattiva.it/eli/id/2013/01/18/13G00018

Art. 96 c.p.c.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art96

Art. 46 disp. att. c.p.c.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-18;1368~art46

Documenti dell’avvocatura

Consiglio Nazionale Forense, comunicazione ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine, 13 ottobre 2025, prot. n. 0007816 — schema di informativa ex art. 13 L. 132/2025
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/0/Comunicazione+ai+COA+-+Schema+informativa+IA.pdf

CCBE, Guida sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati, 2 ottobre 2025, traduzione dell’Ufficio CNF di Bruxelles, trasmessa ai COA il 20 novembre 2025
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/3593400/Guida+del+CCBE+sull%E2%80%99uso+dell%E2%80%99intelligenza+artificiale+generativa+da+parte+degli+avvocati.pdf

Codice deontologico forense, testo vigente aggiornato al 2026, sul sito del Consiglio Nazionale Forense. L’ultima modifica è stata deliberata il 23 gennaio 2026 (delibera n. 959, GU n. 29 del 5 febbraio 2026) ed è entrata in vigore nell’aprile successivo: riguarda l’art. 25-bis sull’equo compenso
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/40227/NUOVO+CODICE+DEONTOLOGICO+FORENSE++-+agg.+2026.pdf/8abe438b-a6fd-b8a6-9009-abaf35005f7b

Ordine degli Avvocati di Milano, Carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense (Carta HOROS), 19 dicembre 2024 — pagina istituzionale, con il documento in allegato
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/news/la-carta-dei-principi-per-un-uso-consapevole-dei-sistemi-di-intelligenza-artificiale-in-ambito-forense/p100-n2587

Ordine degli Avvocati di Roma, Breve vademecum per avvocati sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, a cura dei componenti della Commissione Processo civile, senza data (diffuso nei primi mesi del 2026) — pagina istituzionale, con il documento in allegato
https://www.ordineavvocatiroma.it/product/40668247/vademecum-sull-utilizzo-dell-intelligenza-artificiale

Provvedimenti delle autorità

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018, Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (doc. web n. 9058979), GU n. 269 del 19 novembre 2018
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9058979

Allegato 1 al medesimo provvedimento: è l’elenco delle tipologie di trattamento, il cui punto 7 riguarda le tecnologie innovative e menziona i sistemi di intelligenza artificiale
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/ALLEGATO+1+Elenco+delle+tipologie+di+trattamenti+soggetti+al+meccanismo+di+coerenza+da+sottoporre+a+valutazione+di+impatto

Garante per la protezione dei dati personali, pagina istituzionale sulla valutazione d’impatto, contenente il chiarimento interpretativo per cui il requisito della «larga scala» riguarda i punti 6, 11 e 12 dell’elenco
https://www.garanteprivacy.it/valutazione-d-impatto-della-protezione-dei-dati-dpia-

Consiglio superiore della magistratura, delibera del Plenum 22 luglio 2026, Aggiornamento delle raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia, adottate con delibera dell’8 ottobre 2025 — pratica n. 118/VV/2024, VII Commissione, rell. Cons. Eccher e Forziati, rel. esterno Cons. Bisogni. Testo integrale in copia, ospitata da GiuriCivile.it
https://giuricivile.it/wp-content/uploads/2026/07/1784819039_22726-agg-aggiornamento-raccomandazioni-uso-internet.pdf

Giurisprudenza

Tribunale di Firenze, sez. imprese, ordinanza 14 marzo 2025, proc. R.G. 11053/2024 (pres. Ghelardini, rel. Grasselli) — testo integrale in AmbienteDiritto.it, rivista giuridica telematica, ISSN 1974-9562
https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/tribunale-ordinario-di-firenze-sez-imprese-14-03-2025-ordinanza-rg-11053-2024/

Corte di cassazione penale, Sez. VII, ordinanza 27 febbraio 2026 (dep. 26 marzo 2026), n. 11431 — testo integrale
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1779169875_cass-114312026-ia.pdf

A.3.2 Fonti citate per estremi

Reperibili sulle banche dati indicate; il collegamento non è riportato perché non è stato possibile verificarne la stabilità.

Normativa e provvedimenti

D.M. 7 agosto 2023, n. 110 (limiti dimensionali degli atti nel processo civile telematico) — Normattiva.

Legge 28 luglio 2026, n. 137, Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense, GU Serie Generale n. 177 del 1° agosto 2026, in vigore dal 16 agosto 2026 — Gazzetta Ufficiale, Normattiva.

Gruppo di lavoro art. 29, Linee guida in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, WP 248 rev. 01, del 4 aprile 2017, modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018.

Commissione europea, Guidelines on the implementation of the transparency obligations for certain AI systems under Article 50 of Regulation (EU) 2024/1689, contenuto approvato il 20 luglio 2026 con Comunicazione C(2026) 5054, e Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, 10 giugno 2026 — portale Shaping Europe’s digital future della Commissione.

Codice deontologico forense — spostato in A.3.1, con collegamento verificato.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, delibera del 20 novembre 2025 (art. 21, commi 8-10, del codice deontologico e artt. 21 e 29 del codice delle sanzioni), in vigore dal 21 novembre 2025, comunicata con Informativa n. 178 del 4 dicembre 2025.

Giurisprudenza

Tribunale di Torino, sentenza 16 settembre 2025, n. 2120.

TAR Lombardia–Milano, sez. V, sentenza 21 ottobre 2025, n. 3348.

Tribunale di Siracusa, sez. civ., sentenza 20 febbraio 2026, n. 338 — testo integrale in La Nuova Procedura Civile, 1, 2026.

Tribunale di Mantova, sentenza 24 marzo 2026, n. 165.

Tribunale di Milano, ordinanza 27 marzo 2026.

Tribunale di Verona, sentenza del febbraio 2026.

Corte di cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23006, depositata il 22 giugno 2026.

Corte di cassazione civile, Sez. I, ordinanza 6 marzo 2025, n. 6067 — valutazione in concreto della novità della tecnologia e onere probatorio del titolare in materia di valutazione d’impatto.

Corte di cassazione civile, Sez. II, sentenza 21 maggio 2026, n. 15625 — necessità della valutazione d’impatto in presenza di plurimi indicatori di rischio elevato.

Autoregolamentazione e documenti istituzionali

Ordine degli Avvocati di Milano, Carta HOROS — spostata in A.3.1, con collegamento verificato.

Ordine degli Avvocati di Roma, Breve vademecum — spostato in A.3.1, con collegamento verificato.

Consiglio superiore della magistratura, delibera plenaria 8 ottobre 2025, Raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia. La delibera di aggiornamento del 22 luglio 2026 è in A.3.1.

Consiglio dei ministri, comunicato stampa n. 185 del 4 agosto 2026 — approvazione definitiva dei due decreti legislativi di adeguamento all’AI Act.

Cassa Forense – Censis, Rapporto sull’Avvocatura 2026, presentato il 29 aprile 2026.

Chi trovasse un collegamento non funzionante, o una fonte citata in modo inesatto, è pregato di segnalarlo a giuseppe.girlando@orbitalaw.it: in un testo che chiede agli avvocati di verificare le proprie citazioni, sarebbe il minimo.

Colophon

Breviario per avvocati sull’uso dell’intelligenza artificiale in studio

di Giuseppe Girlando, avvocato giuseppe.girlando@orbitalaw.it — orbitalaw.it

Contenuto aggiornato al 10 agosto 2026.

Questa è la versione integrale. Esiste anche una sintesi, composta dai riquadri «In sintesi» delle nove sezioni. Entrambe, insieme all’elenco delle correzioni successive alla pubblicazione, si trovano su orbitalaw.it: chi ha ricevuto questo file inoltrato da un collega faccia bene a controllare lì se nel frattempo è cambiato qualcosa, perché — come dice la sezione 9 — qualcosa cambierà.

La diffusione integrale di questo documento è libera e incoraggiata: può essere inoltrato, ripubblicato e distribuito senza chiedere autorizzazione, purché nella sua interezza e senza modifiche. La riproduzione parziale richiede la citazione della fonte.

Il testo ha finalità informativa e divulgativa. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la verifica delle fonti sui testi ufficiali.

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Registro delle correzioni

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